Con una circolare pubblicata il 18 luglio, l’Inps spiega le modalità di applicazione dell’esonero contributivo per le società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto (workers buyout) dal 1° gennaio 2022.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, per salvaguardare l’occupazione e assicurare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022 «è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla loro data di costituzione, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6mila euro su base annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».
Per come configurata, l’agevolazione è connotata da profili di selettività e necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, come previsto dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, cosa che è avvenuta il 9 giugno 2022, a conferma della compatibilità con il mercato interno. Possono accedere al beneficio soltanto le società che hanno comunicato al ministero dello sviluppo economico la loro costituzione (ai sensi del predetto art. 23, comma 3-quater, del dl n. 83/2012) entro il 30 giugno, data che coincide con il termine finale di operatività del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.
Per maggiori informazioni in merito ai beneficiari, l’assetto, le condizioni di spettanza e altri dettagli dell’esonero, rimandiamo alla news di Legacoop Nazionale.