Potranno beneficiare di riduzioni o sgravi contributivi le cooperative sociali che assumono persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale. A stabilire i criteri di assegnazione del contributo è il decreto con data 21 settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. L'agevolazione consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali (esclusi i premi e i contributi Inail), nel limite massimo di 350 euro mensili.
Il beneficio è applicabile per le nuove assunzioni di persone, alle quali sia stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018.
Ai fini dell'ammissione al contributo, i lavoratori devono fornire alle cooperative sociali presso le quali sono stati assunti una copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, oppure una copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale.
L'agevolazione sarà riconosciuta in base all'ordine cronologico di invio delle domande all'Inps e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Per una conoscenza puntuale della misura, rimandiamo al testo del decreto in allegato.