La Commissione Centrale per le Cooperative nelle scorse settimane ha aggiornato le modalità di calcolo del regime di prevalenza per l’ottenimento, da parte delle cooperative, delle agevolazioni fiscali in cui lo scambio ha per oggetto il lavoro. In particolare, con deliberazione del 15 ottobre 2015, si stabilisce il principio che, se la cooperativa che si era fatta obbligatoriamente carico di assumere – in forza di una clausola sociale (quindi in particolare nel ccnl delle cooperative sociali o delle multiservizi) – i lavoratori presenti in un appalto che la coop si era aggiudicata (previsione già prevista dal 2005), e che legittimamente nel periodo di prima aggiudicazione dell’appalto poteva non considerare questi lavoratori nel conteggio della prevalenza se non avessero aderito alla cooperativa in qualità di soci, oggi, dopo la citata pronuncia della Commissione, può non considerarli ai fini del computo della prevalenza, di cui agli articoli 2512 e 2513 c.c., anche in caso di successiva aggiudicazione o proroga del medesimo contratto d’appalto.
Questa interpretazione, che ha forza di legge, va quindi incontro alle cooperative che hanno temporaneamente in carico i lavoratori di un appalto che non desiderano diventare soci delle società in questione.