Sono stati definiti dalla Regione Veneto i criteri per gli accordi che le Ulss si impegnano a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 48 del DL n. 18 del 2020 "Cura Italia", con gli enti gestori delle attività sospese o chiuse temporaneamente a causa dell'emergenza da Covid-19. A definirli è la Deliberazione della Giunta regionale n. 445 del 7 aprile 2020 intitolata “Emergenza COVID-19. Indicazioni regionali per la definizione degli accordi di cui all'art. 48 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020”, pubblicata lo scorso 17 aprile nel Bur e frutto del lavoro di rappresentanza del Settore Sociale di Legacoop Veneto.
Le prestazioni individuali alternative, che naturalmente dovranno avvenire in sicurezza adottando specifici protocolli anticontagio e strumenti di protezione individuale, potranno così essere fatturate all’Ulss così come previsto dalla Dgr e da questa retribuite agli enti gestori, tra cui quindi le cooperative sociali. Dunque quelle cooperative che hanno sospeso temporaneamente i servizi a causa dell'emergenza se li forniscono in modalità alternativa possono fatturare il 75% dell’importo originariamente pattuito.
L’obiettivo è continuare a garantire alcuni servizi con modalità differenti da quelle tradizionali a causa dell’emergenza sanitaria, in modo da non lasciare sole le famiglie con persone disabili o con figli che non riescono a seguire le lezioni telematiche attivate dalle istituzioni scolastiche.
Con tale provvedimento si dà la possibilità alle cooperative sociali gestori di questi servizi di coprogettare con le Ulss le nuove modalità di servizio, per fornire continuità nella risposta ai bisogni sociosanitari del territorio e contemporaneamente alle esigenze di migliaia di lavoratori del settore sociale.
Qui in allegato la Dgr citata e l’Allegato A, che disciplina nel dettaglio l’ambito di applicazione, la tipologia delle prestazioni individuali alternative, gli interventi garantiti a favore delle strutture residenziali e la retribuzione delle prestazioni individuali alternative erogate.