“Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione”: si tratta dell’art. 11 del D.L. n. 145/2013 (del 23 dicembre scorso), che apre a nuove opportunità per i lavoratori licenziati che vogliono costituirsi in cooperativa.
In caso di affitto o vendita di azienda, rami d’azienda o complesso di beni di imprese sottoposte a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria), l’articolo sancisce infatti un diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto a favore di società cooperative costituite da personale dipendente dalle imprese sottoposte alla procedura. L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita alla società cooperativa costituisce a sua volta titolo per l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991) in favore dei lavoratori associatisi in cooperativa, che possono così usare queste risorse per incrementarne il capitale sociale (resta fermo il diritto all’indennità nelle forme usuali, esercitabile dai lavoratori che non si sono associati o non sono passati alle dipendenze della cooperativa).
Secondo Legacoop Veneto di tratta di una norma che va nella direzione giusta ma che, come spiega Nicola Comunello, responsabile delle Relazioni industriali: «si ferma a metà strada, poiché limita i propri effetti giuridici solo alle aziende sopra i quindici dipendenti». In caso di chiusura dell’attività essi sono i soli a godere del trattamento economico scaturente dall’indennità di mobilità, poiché il provvedimento esclude dal suo raggio di azione le aziende in crisi che abbiano meno di sedici lavoratori: questi ultimi, infatti, possono incassare anticipatamente solo la dote ASpI (come tra l’altro già espressamente previsto dall’art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012, e comunque solo in presenza del requisito dei due anni di anzianità contributiva di cui cinquantadue settimane nell’ultimo anno).
«Una discriminazione ingiustificata e fortemente penalizzante» afferma Comunello, «sarebbe opportuno, in sede di conversione del D.L. n. 145/2013, prevedere l’estensione delle opportunità offerte dalla norma anche ai lavoratori delle imprese con meno di sedici addetti».